(Testo Unico - Art. 21)
                              Art. 21. 
(Dei contratti di prestito stipulati  con  istituti  autorizzati  con
                        garanzia del Fondo). 
 
  I prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario  concessi
dagli istituti di cui all'art. 15 debbono risultare da contratti  per
iscritto,  tra  gli  impiegati  e  salariati  e  gli  enti  mutuanti,
stipulati con le modalita' e nelle forme indicate dal regolamento.  I
contratti si perfezionano col provvedimento dell'Ispettorato generale
per il credito ai dipendenti dello Stato che approva il  contratto  e
concede la garanzia. 
  La garanzia ha effetto, rispetto al cessionario, dal  giorno  della
somministrazione  del  mutuo,  purche'  tale   somministrazione   sia
eseguita  in  data  posteriore  alla  prestazione   della   garanzia,
osservato  quanto  prescritto  dal  penultimo   comma   dell'articolo
seguente.