Art. 25. (Casi di revocabilita' della concessione dei prestiti e della garanzia). Fino a che non sia avvenuta la somministrazione del mutuo, l'amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, venendo in qualunque modo a conoscenza che esisteva o e' sopravvenuto alcuno dei motivi che avrebbero potuto determinare, ai sensi degli articoli 23 e 24, la limitazione o il diniego della concessione del prestito diretto o della garanzia, puo' revocare la concessione del prestito diretto o della garanzia.