(Testo Unico - Art. 25)
                              Art. 25. 
(Casi  di  revocabilita'  della  concessione  dei  prestiti  e  della
                             garanzia). 
 
  Fino  a  che  non  sia  avvenuta  la  somministrazione  del  mutuo,
l'amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato,
venendo in qualunque modo a conoscenza che esisteva o e' sopravvenuto
alcuno dei motivi che avrebbero potuto determinare,  ai  sensi  degli
articoli 23 e 24, la limitazione o il diniego della  concessione  del
prestito diretto o della garanzia, puo' revocare la  concessione  del
prestito diretto o della garanzia.