Art. 27. (Ritenute per spese di amministrazione e premio rischi). Sull'importo lordo complessivo di ciascun prestito, concesso o garantito, si trattengono in anticipo a favore del Fondo: a) una somma calcolata in ragione di L. 0,50 per cento per spese di amministrazione, modificabile, nei modi e con le forme di cui all'articolo precedente, con decreto del Presidente della Repubblica; b) un premio compensativo dei rischi dell'operazione pari al 2 per cento per i prestiti estinguibili fino a cinque anni ed al 4 per cento per i prestiti estinguibili oltre il quinquennio, salva nuova determinazione da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, nei modi e con le forme di cui alla lettera a).