(Testo Unico - Art. 27)
                              Art. 27. 
      (Ritenute per spese di amministrazione e premio rischi). 
 
  Sull'importo lordo complessivo  di  ciascun  prestito,  concesso  o
garantito, si trattengono in anticipo a favore del Fondo: 
    a) una somma calcolata in ragione di L. 0,50 per cento per spese 
di amministrazione, modificabile, nei modi e con le forme di cui 
    all'articolo  precedente,  con  decreto  del   Presidente   della
    Repubblica; 
b) un premio compensativo dei rischi dell'operazione pari al 2 
per cento per i prestiti estinguibili fino a cinque anni ed al 4  per
cento per i prestiti estinguibili oltre il quinquennio,  salva  nuova
determinazione  da  adottarsi  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica, nei modi e con le forme di cui alla lettera a).