(Testo Unico - Art. 28)
                              Art. 28. 
  (Notificazione dei prestiti alle amministrazioni e suoi effetti). 
 
 
  L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato da'
comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, alle  amministrazioni
dalle quali dipendono i  mutuatari,  dei  mutui  da  estinguersi  con
cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal Fondo  per  il
credito ai dipendenti dello Stato o dagli altri istituti. 
  Le cessioni di quote di stipendio o salario hanno effetto, rispetto
a dette amministrazioni, a decorrere dal primo del mese successivo  a
quello in cui ha avuto luogo la comunicazione. 
  Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore
ceduto, ai sensi del codice civile.