(Testo Unico - Art. 29)
                              Art. 29. 
          (Versamento delle quote trattenute per cessione). 
 
  Le quote di stipendio o salario  trattenute  per  cessione  debbono
essere versate all'istituto cessionario entro il  mese  successivo  a
quello cui si riferiscono. 
  Qualora i precedenti siano retribuiti con ruoli di spese fisse  sul
bilancio dello Stato e cessionario sia il Fondo  per  il  credito  ai
dipendenti dello Stato, dette quote sono versate in  una  sola  volta
per  ciascun  esercizio  finanziario,  nel  mese  di  gennaio,  salvo
rimborso da, parte del Fondo delle quote o  parti  di  quote  che  in
seguito risultassero non dovute.