(Testo Unico - Art. 3)
                               Art. 3. 
(Esecuzione di  sequestri  e  pignoramenti  a  carico  di  dipendenti
                              statali). 
 
  Per gli impiegati e salariati  delle  Amministrazioni  dello  Stato
anche ad ordinamento autonomo, il sequestro  ed  il  pignoramento  di
stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennita' che
tengono luogo di pensione, ed altri assegni di quiescenza si eseguono
presso il Ministero del tesoro, Ispettorato generale per  il  credito
ai dipendenti dello Stato, in persona  dell'Ispettore  generale  capo
dell'ufficio. 
  Per il personale  dipendente  dall'Amministrazione  delle  ferrovie
dello Stato il sequestro ed il pignoramento  si  eseguono  presso  la
Direzione  generale  delle  ferrovie  dello  Stato  in  persona,  del
Direttore generale.