(Testo Unico - Art. 34)
                              Art. 34. 
     (Esclusione di ogni garanzia diversa da quella del Fondo). 
 
  Le cessioni  di  quote  di  stipendio  o  salario  contemplate  nel
presente titolo non possono avere altra garanzia che quella del Fondo
per il credito ai dipendenti  dello  Stato.  Ogni  diversa  garanzia,
sotto qualsiasi forma anche assicurativa e' nulla, sia  nei  rapporti
con le amministrazioni dalle quali i precedenti  dipendono,  che  nei
rapporti delle stesse parti contraenti.