(Testo Unico - Art. 35)
                              Art. 35. 
      (Riduzioni di stipendi o di salari gravati da cessione). 
 
  Qualora lo stipendio o salario  gravato  di  cessione  subisca  una
riduzione non superiore al terzo, la trattenuta  continua  ad  essere
effettuata nella misura stabilita. 
  Ove la riduzione sia superiore al terzo,  la  trattenuta  non  puo'
eccedere il quinto dello stipendio o salario ridotto. In tal caso  la
differenza con i relativi interessi e' riecuperata dal Fondo  per  il
credito  ai   dipendenti   dello   Stato,   mediante   corrispondente
prolungamento della  ritenuta  mensile,  salva  la  facolta'  di  cui
all'art. 45.