(Testo Unico - Art. 45)
                              Art. 45. 
            (Procedimenti coattivi - Casi di eccezione). 
 
  Quando, per cessazione o interruzione del servizio o per  qualsiasi
altra causa, l'ammortamento di un prestito non puo'  essere  eseguito
nelle condizioni prestabilite, il Fondo per il credito ai  dipendenti
dello Stato che abbia concesso il prestito direttamente  o  lo  abbia
riscattato da altri istituti, puo' riecuperare il  suo  credito,  ove
non possa provvedervi con i mezzi di cui agli articoli 43 e 44 o  con
il prolungamento delle ritenute ai sensi dell'art. 35, con privilegio
sugli emolumenti comunque spettanti al debitore, anche se  dichiarati
insequestrabili, impignorabili od incedibili da leggi speciali, salva
la facolta' di procedere sugli altri beni del debitore. 
  Il Fondo si avvale  della  procedura  coattiva,  stabilita  per  la
riscossione delle entrate  patrimoniali  dello  Stato  e  degli  enti
pubblici. 
  Non si posson perseguire in nessun  caso  le  indennita'  di  buona
uscita conferite dall'Ente nazionale di previdenza  e  di  assistenza
per i dipendenti statali, nonche' i concorsi e sussidi per assistenza
sanitaria ad impiegati e salariati dello Stato.