(Testo Unico - Art. 47)
                              Art. 47. 
                       (Agevolazioni fiscali). 
 
  I documenti che si producono per ottenere prestiti  verso  cessione
di quote di stipendio o di salario e gli atti di notificazione  delle
cessioni sono esenti dalle tasse di bollo. 
  Le  concessioni  di  mutui  fatte  dal  Fondo  per  il  credito  ai
dipendenti dello Stato sono esenti  dalla  tassa  di  bollo  e  dalla
formalita' della registrazione. I redditi  del  Fondo  mutuante  sono
esenti da ogni imposta. 
  I contratti di mutuo stipulati con gli istituti indicati  nell'art.
15 sono esenti dalla tassa di bollo, ma sono soggetti alla  tassa  di
registro con  l'aliquota  speciale  stabilita  dall'art.  42  tabella
allegato B), regio decreto 30 dicembre 1923, n.  3269,  e  successive
modificazioni. 
  Le quietanze estintive dei mutui concessi dagli istituiti  indicati
nell'art. 15 sono soggette alla tassa di bollo e sono registrate  con
tassa da liquidarsi limitatamente alla somma per la quale si rilascia
il documento.