Art. 5. (Facolta' e limiti di cessione di quote di stipendio e salario). Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del presente testo unico. Gli appartenenti al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo degli addetti commerciali all'estero non hanno tale facolta'. Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento si osservano le norme speciali stabilite dalle Camere stesse.