(Testo Unico - Art. 5)
                               Art. 5. 
  (Facolta' e limiti di cessione di quote di stipendio e salario). 
 
  Gli impiegati e salariati dipendenti  dallo  Stato  e  dagli  altri
enti, aziende ed  imprese  indicati  nell'art.  1  possono  contrarre
prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio  o  del
salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato  al
netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci  anni,  secondo
le disposizioni stabilite dai titoli II  e  III  del  presente  testo
unico. 
  Gli appartenenti al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo  degli
addetti commerciali all'estero non hanno tale facolta'. 
  Per  il  personale  dipendente  dalle  Camere  del  Parlamento   si
osservano le norme speciali stabilite dalle Camere stesse.