(Testo Unico - Art. 53)
                              Art. 53. 
            (Istituti autorizzati a concedere prestiti). 
 
  Sono  autorizzati  a  concedere  prestiti  agli  impiegati  ed   ai
salariati di cui al presente titolo soltanto  gli  istituti  indicati
nell'art. 15.