Art. 55. (Applicabilita' di disposizioni del titolo II - Estensione degli effetti della cessione nei casi di cessazione dal servizio - Eccezioni). Per le operazioni di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo, quando non sia diversamente disposto dal titolo stesso, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme contenute negli articoli 7, 13, 14, 23, 24, 29 primo comma, 35 primo comma, 38 primo e secondo comma, 39, 40 primo e terzo comma, 42, 43 e 47 commi primo, terzo e quarto, sostituendosi all'Amministrazione dello Stato quella alle cui dipendenze l'impiegato o salariato cedente presta servizio. Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di stipendio o salario in corso di estinzione estende i suoi effetti, a termini del penultimo comma dell'art. 43, anche sulle indennita' che siano dovute agli impiegati o ai salariati indicati nell'art. 52, in base alla legge sul contratto di impiego privato o ai contratti di impiego o di lavoro. Per gli impiegati e salariati degli enti, imprese ed aziende sottoposti alla disciplina di cui al regio decreto - legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, gli obblighi del "Fondo per le indennita' agli impiegati" previsti dagli articoli 1 e seguenti di detto decreto-legge sono regolati, nei confronti degli Istituti autorizzati a concedere prestiti, dall'art. 14 del decreto stesso. Non si possono perseguire le indennita' premio di servizio conferite ai propri iscritti dall'Istituto nazionale per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali. Lo stesso divieto vale per i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria conferiti agli impiegati o salariati di cui al presente titolo.