(Testo Unico - Art. 55)
                              Art. 55. 
(Applicabilita' di disposizioni del  titolo  II  -  Estensione  degli
  effetti della cessione  nei  casi  di  cessazione  dal  servizio  -
  Eccezioni). 
 
  Per le operazioni di prestiti verso cessione di quote di  stipendio
o  salario  contemplate  nel  presente   titolo,   quando   non   sia
diversamente disposto dal titolo  stesso,  si  osservano,  in  quanto
siano applicabili, le norme contenute negli articoli 7, 13,  14,  23,
24, 29 primo comma, 35 primo comma, 38 primo e secondo comma, 39,  40
primo e terzo comma, 42,  43  e  47  commi  primo,  terzo  e  quarto,
sostituendosi  all'Amministrazione  dello  Stato  quella   alle   cui
dipendenze l'impiegato o salariato cedente presta servizio. 
  Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di  stipendio  o
salario in corso di estinzione estende i suoi effetti, a termini  del
penultimo comma dell'art. 43, anche sulle indennita' che siano dovute
agli impiegati o ai salariati indicati nell'art.  52,  in  base  alla
legge sul contratto di impiego privato o ai contratti di impiego o di
lavoro. 
  Per gli impiegati  e  salariati  degli  enti,  imprese  ed  aziende
sottoposti alla disciplina di cui al regio decreto - legge 8  gennaio
1942, n. 5, convertito nella legge  2  ottobre  1942,  n.  1251,  gli
obblighi del "Fondo per le indennita' agli impiegati" previsti  dagli
articoli 1 e seguenti  di  detto  decreto-legge  sono  regolati,  nei
confronti degli Istituti autorizzati a concedere prestiti,  dall'art.
14 del decreto stesso. 
  Non  si  possono  perseguire  le  indennita'  premio  di   servizio
conferite ai propri iscritti dall'Istituto nazionale per l'assistenza
dei dipendenti degli enti  locali.  Lo  stesso  divieto  vale  per  i
concorsi e sussidi per assistenza sanitaria conferiti agli  impiegati
o salariati di cui al presente titolo.