(Testo Unico - Art. 57)
                              Art. 57. 
        (Disposizioni estensibili ai ferrovieri e agli operai 
dello Stato non aventi assegni fissi e continuativi). 
 
  Le norme di cui agli articoli 51, 52,  54  e  55  sono  estese,  in
quanto applicabili, ai ferrovieri  dipendenti  dallo  Stato  ed  agli
operai dello Stato che non godono di un assegno fisso e continuativo,
purche' la cessione sia fatta a societa' mutue cooperative di credito
o di consumo costituite nella rispettiva, categoria.