(Testo Unico - Art. 58)
                              Art. 58. 
                 (Facolta' e limiti delle deleghe). 
 
  Gli  impiegati  e  salariati  e  i   pensionati   delle   pubbliche
amministrazioni indicate nell'art. 1  hanno  facolta'  di  rilasciare
delega, fino alla meta' dello stipendio o salario o  della  pensione,
per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti  ad
alloggi popolari od economici costruiti dagli enti o  dalle  societa'
di cui agli articoli 16 e 22 del testo unico delle disposizioni sulla
edilizia popolare ed economica approvato con Regio decreto 28  aprile
1938, n. 1165. 
  La delegazione sullo stipendio o salario si riversa sulla  pensione
fino ad estinzione del debito. 
  La  delegazione  puo'  essere  fatta  a   favore   degli   istituti
finanziatori e degli enti o societa' mutuanti, nonche' degli istituti
di assicurazione per il pagamento dei premi quando con la polizza  si
sia  ottenuto  un   mutuo   destinato   al   pagamento   del   prezzo
dell'alloggio.