(Testo Unico - Art. 59)
                              Art. 59. 
                   (Notificazione delle deleghe). 
 
  Le deleghe di cui al precedente articolo rilasciate da impiegati  e
salariati o pensionati delle amministrazioni  dello  Stato  anche  ad
ordinamento autonomo sono notificate all'Ispettorato generale per  il
credito ai dipendenti dello Stato, in persona dell'Ispettore generale
capo dell'ufficio, che  ne  da'  comunicazione  alle  amministrazioni
interessate, con le occorrenti istruzioni  per  la  osservanza  della
legge. 
  Le deleghe rilasciate  dai  dipendenti  dell'Amministrazione  delle
ferrovie dello Stato sono  notificate  all'amministrazione  medesima,
nella persona, del Direttore generale. 
  Le deleghe rilasciate da dipendenti  di  altre  amministrazioni  od
imprese pubbliche sono notificate ai capi  delle  amministrazioni  od
imprese medesime.