(Testo Unico - Art. 6)
                               Art. 6. 
  (Requisiti necessari per l'esercizio della facolta' di cessione). 
 
  Gli impiegati civili e militari e i salariati delle Amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo possono contrarre prestiti,
ai sensi dell'art. 5, qualora siano in attivita' di servizio, abbiano
stabilite nel rapporto di impiego o di  lavoro,  siano  provvisti  di
stipendio o  salario  fisso  e  continuativo  ed  abbiano  diritto  a
conseguire un qualsiasi trattamento di quiescenza. 
  I prestiti possono essere contratti per periodi di cinque  o  dieci
anni, salva l'applicazione degli articoli 13 e 23.