(Testo Unico - Art. 63)
                              Art. 63. 
(Effetti della riduzione dell'emolumento sulle ritenute per delega). 
 
  La quota di stipendio, salario, o pensione delegata per  pigione  o
prezzo di case popolari od economiche continua ad  essere  trattenuta
nella misura stabilita anche nel caso di  riduzione  dell'emolumento,
sempre che questa non ecceda il terzo dell'emolumento stesso. 
  In caso diverso la quota delegata  e'  trattenuta  fino  al  limite
della meta'  dello  stipendio,  salario  o  pensione  ridotti,  salva
all'ente creditore ogni azione su altri beni  del  debitore,  per  il
ricupero delle parti di quote non percette. 
  Nei casi contemplati dagli articoli 61 e 62 la trattenuta  continua
ad essere operata nella misura stabilita, qualunque  riduzione  abbia
subito l'emolumento.