(Testo Unico - Art. 67)
                              Art. 67. 
  (Singolo atto per ogni cessione e a favore di un solo istituto). 
 
  In uno stesso atto non puo' essere stipulata la cessione  di  quote
di stipendio o di salario se non da  parte  di  un  solo  cedente  in
favore di un solo istituto cessionario.