(Testo Unico - Art. 68)
                              Art. 68. 
 (Limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e cessioni). 
 
  Quando preesistono sequestri o  pignoramenti,  la  cessione,  fermo
restando il limite di cui al primo comma dell'art. 5, non puo' essere
fatta se non limitatamente alla differenza tra  i  due  quinti  dello
stipendio o salario valutati al  netto  delle  ritenute  e  la  quota
colpita da sequestri o pignoramenti. 
  Qualora i  sequestri  o  i  pignoramenti  abbiano  luogo  dopo  una
cessione  perfezionata  e  debitamente  notificata,   non   si   puo'
sequestrare o pignorare se non  la  differenza  fra  la  meta'  dello
stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota  ceduta,
fermi restando i limiti di cui all'art. 2.