(Testo Unico - Art. 69)
                              Art. 69. 
(Limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e delegazioni). 
 
  Quando preesistano sequestri o pignoramenti, la  delegazione  sullo
stipendio, salario o pensione a norma dell'art. 58 e la  ritenuta,  a
norma dell'art. 60 sono consentite soltanto sulla differenza  fra  la
meta' dello stipendio,  salario  o  pensione  valutati  al  netto  di
ritenute e le somme precedentemente vincolate. 
  La limitazione di cui al  precedente  comma  non  si  applica  alle
ritenute disposte a norma degli articoli 61 e 62. 
  Quando  preesista,  delegazione  o  ritenuta,  i  sequestri   e   i
pignoramenti non possono colpire se non l'eventuale differenza fra la
meta' dello stipendio,  salario  o  pensione  valutati  al  netto  di
ritenute e l'importo della delegazione o ritenuta.