Art. 7. (Periodo minimo di servizio per l'esercizio della facolta' di cessione). La facolta' di contrarre prestiti di cui al precedente articolo non puo' essere esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego o di lavoro, valido ai fini del trattamento di quiescenza. Il limite di quattro anni e' ridotto ad anni due per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra italo-austriaca 1915-1918, ai quali sia stato riconosciuto il diritto alla polizza di assicurazione dei combattenti, nonche' per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e per coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945 n. 518. Il limite di quattro anni e' ridotto a due anche per gli impiegati e salariati che risultino invalidi, mutilati o feriti di guerra oppure decorati al valor militare.