(Testo Unico - Art. 7)
                               Art. 7. 
(Periodo  minimo  di  servizio  per  l'esercizio  della  facolta'  di
                             cessione). 
 
  La facolta' di contrarre prestiti di cui al precedente articolo non
puo' essere esercitata da chi non  abbia  compiuto  quattro  anni  di
servizio effettivo nel rapporto di impiego o  di  lavoro,  valido  ai
fini del trattamento di quiescenza. 
  Il limite di quattro anni e' ridotto ad anni due per gli  impiegati
e salariati ex combattenti della guerra italo-austriaca 1915-1918, ai
quali sia stato riconosciuto il diritto alla polizza di assicurazione
dei combattenti, nonche' per gli impiegati e salariati ex combattenti
della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e per  coloro  che
abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di  partigiano  ai
sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945 n. 518. 
  Il limite di quattro anni e' ridotto a due anche per gli  impiegati
e salariati che risultino  invalidi,  mutilati  o  feriti  di  guerra
oppure decorati al valor militare.