Art. 70. (Limiti nel caso di concorso di cessione e delegazione). Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non puo' superarsi il limite della meta' dello stipendio o salario se non quando l'amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende ne riconosca la necessita' e dia il suo assenso. Per i pensionati l'assenso e' dato dall'amministrazione alla quale fa carico la pensione.