Art. 74. (Rimborsabilita' di contributi rilasciati a favore del Fondo). Gli impiegati e salariati che, alla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 5 settembre 1938, numero 1556, avevano raggiunto i 65 anni di eta' se impiegati, 60 se salariati e 55 anni se salariate, hanno diritto di ottenere, all'atto della cessazione dal servizio, il rimborso senza interessi dei contributi rilasciati a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, sempre che durante la loro carriera non abbiano contratto alcuna cessione di quote di stipendio o salario. Nel caso che l'impiegato o salariato cessi dal servizio per causa di morte il diritto al rimborso spetta agli eredi. L'azione per il rimborso si prescrive in due anni dalla data di cessazione dal servizio.