(Testo Unico - Art. 74)
                              Art. 74. 
   (Rimborsabilita' di contributi rilasciati a favore del Fondo). 
 
  Gli impiegati e salariati che, alla data di entrata in  vigore  del
regio decreto-legge 5 settembre 1938, numero 1556, avevano  raggiunto
i 65 anni di eta'  se  impiegati,  60  se  salariati  e  55  anni  se
salariate, hanno diritto di ottenere, all'atto della  cessazione  dal
servizio, il rimborso senza interessi  dei  contributi  rilasciati  a
favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, sempre che
durante la loro carriera non abbiano  contratto  alcuna  cessione  di
quote di stipendio o salario. 
  Nel caso che l'impiegato o salariato cessi dal servizio  per  causa
di morte il diritto al rimborso spetta agli eredi. 
  L'azione per il rimborso si prescrive in due  anni  dalla  data  di
cessazione dal servizio.