(Testo Unico - Art. 76)
                              Art. 76. 
           (Anticipazioni del Tesoro a favore del Fondo). 
 
  Il Tesoro dello Stato e' autorizzato a fare anticipazioni al  Fondo
per il credito ai  dipendenti  dello  Stato  per  la  concessione  di
prestiti quinquennali ai sensi delle disposizioni del titolo  II  del
presente testo unico, entro il limite  massimo  di  lire  cinquecento
milioni per anno solare all'interesse  corrispondente  a  quello  dei
buoni   ordinari   del   Tesoro   ad   anno,   vigente   al   momento
dell'anticipazione.  Le  eventuali  variazioni  del  saggio   avranno
effetto per le anticipazioni successive. 
  La concessione delle anticipazioni avra'  termine  il  31  dicembre
1956. 
  Ai prestiti quinquennali concedibili con le anticipazioni di cui al
primo comma si applica lo  stesso  saggio  d'interesse  dei  prestiti
concedibili dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato con le
proprie disponibilita'. 
  Le  somme  che  alla  fine  di  ogni   anno   solare   risulteranno
somministrate per le anticipazioni di cui  al  primo  comma,  saranno
ammortizzate in cinque annualita' costanti, comprensive di capitale e
interesse, con imputazione  a  due  appositi  capitoli  del  bilancio
dell'entrata, rispettivamente per la quota capitale e per  la,  quota
interesse.  L'ammortamento  avra'  inizio  dal  1  gennaio  dell'anno
successivo ed il versamento di ogni annualita' dovra' essere eseguito
entro il mese di gennaio. 
  Le anticipazioni di cui al primo comma sono stanziate  in  apposito
capitolo della categoria  "movimento  di  capitali"  dello  stato  di
previsione della spesa del Ministero del tesoro, per essere  versate,
a richiesta dell'Ispettorato generale per il  credito  ai  dipendenti
dello Stato, al conto corrente fruttifero che il Fondo per il credito
ai dipendenti dello Stato tiene con il  Tesoro,  giusta  il  disposto
dell'art. 50 del presente testo unico.