Art. 76. (Anticipazioni del Tesoro a favore del Fondo). Il Tesoro dello Stato e' autorizzato a fare anticipazioni al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato per la concessione di prestiti quinquennali ai sensi delle disposizioni del titolo II del presente testo unico, entro il limite massimo di lire cinquecento milioni per anno solare all'interesse corrispondente a quello dei buoni ordinari del Tesoro ad anno, vigente al momento dell'anticipazione. Le eventuali variazioni del saggio avranno effetto per le anticipazioni successive. La concessione delle anticipazioni avra' termine il 31 dicembre 1956. Ai prestiti quinquennali concedibili con le anticipazioni di cui al primo comma si applica lo stesso saggio d'interesse dei prestiti concedibili dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato con le proprie disponibilita'. Le somme che alla fine di ogni anno solare risulteranno somministrate per le anticipazioni di cui al primo comma, saranno ammortizzate in cinque annualita' costanti, comprensive di capitale e interesse, con imputazione a due appositi capitoli del bilancio dell'entrata, rispettivamente per la quota capitale e per la, quota interesse. L'ammortamento avra' inizio dal 1 gennaio dell'anno successivo ed il versamento di ogni annualita' dovra' essere eseguito entro il mese di gennaio. Le anticipazioni di cui al primo comma sono stanziate in apposito capitolo della categoria "movimento di capitali" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per essere versate, a richiesta dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, al conto corrente fruttifero che il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato tiene con il Tesoro, giusta il disposto dell'art. 50 del presente testo unico.