Art. 77. (Anticipazioni dell'E.N.P.A.S. a favore del Fondo). L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali e' autorizzato, a termini dell'articolo 29 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103, ad investire i fondi di riserva per le gestioni ad esso affidate, le entrate eccedenti le sue normali necessita', ed in genere, ogni sua attivita' patrimoniale, anche in anticipazioni al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. Le anticipazioni suddette sono regolate da apposita convenzione, mediante la quale il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato assicurera' all'Ente un interesse pari a quello che conseguira' nelle operazioni di credito ai dipendenti dello Stato. Visto, il Ministro per il tesoro SFORZA