(Testo Unico - Art. 77)
                              Art. 77. 
         (Anticipazioni dell'E.N.P.A.S. a favore del Fondo). 
 
  L'Ente nazionale di previdenza e di  assistenza  per  i  dipendenti
statali e' autorizzato, a termini dell'articolo  29  della  legge  19
gennaio 1942, n. 22, modificato dall'art. 2 del  decreto  legislativo
luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103,  ad  investire  i  fondi  di
riserva per le gestioni ad esso affidate, le entrate eccedenti le sue
normali necessita', ed in genere, ogni  sua  attivita'  patrimoniale,
anche in anticipazioni al Fondo per il credito  ai  dipendenti  dello
Stato. 
  Le anticipazioni suddette sono regolate  da  apposita  convenzione,
mediante la quale il Fondo per il credito ai dipendenti  dello  Stato
assicurera' all'Ente un interesse pari a quello che conseguira' nelle
operazioni di credito ai dipendenti dello Stato. 
 
                  Visto, il Ministro per il tesoro 
                               SFORZA