(Testo Unico - Art. 9)
                               Art. 9. 
     (Personali speciali che godono della facolta' di cessione). 
 
  Le disposizioni del presente titolo si applicano anche al personale
dipendente  dal  Segretariato   generale   della   Presidenza   della
Repubblica, al  personale  speciale  del  Consiglio  nazionale  delle
ricerche, al personale dell'Accademia nazionale dei Licei,  a  quello
dell'Istituto centrale di statistica e degli Archivi  notarili  e  ai
segretari comunali e provinciali che  sono  equiparati  a  tutti  gli
effetti agli impiegati dello Stato.