(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 11)
                              Art. 11. 

 
  Nel caso previsto dall'art. 11, lettera c) del decreto  legislativo
13 settembre 1946, n.  233,  la  cancellazione  dall'Albo  dev'essere
pronunciata entro un anno dall'accertato trasferimento. 
  Qualora,  ai  sensi  del  citato  art.  11,  per  la  cancellazione
dev'essere sentito l'interessato, il presidente gli notifica la  data
fissata per l'audizione, specificando il provvedimento che si intende
adottare ed i motivi di esso e avvertendolo che, ove non si presenti,
si procedera' alla cancellazione dall'Albo, in sua assenza. 
  Non si puo'  pronunciare  la  cancellazione  quando  sia  in  corso
procedimento penale o disciplinare. 
  Il sanitario cancellato dall'Albo e', a sua  richiesta,  reiscritto
quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione. 
  Per la reiscrizione sono applicabili le disposizioni  che  regolano
le iscrizioni.