(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 12)
                              Art. 12. 

 
  Qualora il Consiglio ometta di disporre le cancellazioni nei casi e
nei  termini  previsti  dall'art.  11  del  decreto  legislativo   13
settembre 1946, n. 233, e  dall'art.  11  del  presente  regolamento,
provvede il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita'. 
  Il provvedimento del prefetto dev'essere motivato.