(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 18)
                              Art. 18. 

 
  Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni  di  voto,
il presidente dichiara chiusa la votazione e procede  allo  scrutinio
assistito dagli scrutatori e dal segretario.