(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 19)
                              Art. 19. 

 
  Ultimato lo scrutinio dei  voti,  il  risultato  e'  immediatamente
proclamato dal presidente, il quale fa  bruciare  le  schede  valide,
mentre le nulle o le contestate sono conservate,  dopo  essere  state
vidimate dal presidente e dagli scrutatori, in piego  suggellato  sul
quale l'uno e gli altri appongono la firma. 
  Qualora nessuno abbia conseguito la maggioranza assoluta  dei  voti
ovvero questa  sia  stata  conseguita  da  un  numero  di  eleggibili
inferiore a quello da eleggere, si provvede, per un numero doppio  di
quello dei consiglieri da eleggere, al ballottaggio  tra  coloro  che
hanno ottenuto il maggior numero di voti. 
  La votazione di ballottaggio ha luogo in una adunanza successiva da
indirsi dal presidente dell'Ordine o Collegio a distanza di non oltre
trenta  giorni  dalla  votazione  avvenuta.   Il   termine   per   la
convocazione e' ridotto a dieci giorni. 
  A parita' di voti e' proclamato il  piu'  anziano,  a  termine  del
precedente art. 3, secondo comma.