(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 27)
                              Art. 27. 

 
  Per ciascun Ordine o Collegio e per ciascuna Federazione e'  eletto
un Collegio di revisori dei conti composto di tre membri effettivi  e
di un supplente,  scelti  tra  gli  iscritti  nell'Albo  ed  estranei
rispettivamente ai Consigli direttivi ed ai Comitati centrali. 
  Per la elezione si applicano le disposizioni del presente capo. 
  Essi durano in carica  per  il  periodo  previsto  per  i  Consigli
direttivi ed i Comitati centrali.