(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 30)
                              Art. 30. 

 
  Le adunanze dei Consigli o Comitati centrali non sono valide se non
interviene la maggioranza dei componenti. 
  Le deliberazioni sono prese a  maggioranza  di  voti;  in  caso  di
parita',  prevale  il  voto  del  presidente.  Esse  debbono   essere
sottoscritte dal presidente e dal segretario.