(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 32)
                              Art. 32. 

 
  Il tesoriere ha la custodia  e  la  responsabilita'  del  fondo  in
contanti e degli altri valori di proprieta' dell'Ordine o Collegio  e
puo' essere tenuto a prestare  una  cauzione,  di  cui  il  Consiglio
determina l'importo e le modalita'. 
  Il Consiglio puo', inoltre, disporre  che  i  valori  eccedenti  un
determinato limite siano depositati presso una  Cassa  postale  o  un
Istituto di credito di accertata solidita'. 
  Il tesoriere provvede alla riscossione delle entrate dell'Ordine  o
Collegio non indicate nel successivo art. 33; paga,  entro  i  limiti
degli stanziamenti del bilancio, i mandati spediti dal  presidente  e
controfirmati dal segretario; ed e' responsabile  del  pagamento  dei
mandati  irregolari  od  eccedenti  lo  stanziamento   del   bilancio
approvato. 
  Il tesoriere deve tenere i seguenti registri: 
    a) registro a  madre  e  figlia  per  le  somme  riscosse  contro
quietanza; 
    b) registro di entrata e di uscita; 
    c) registro a madre e figlia dei mandati di pagamento; 
    d) inventario del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine
o Collegio.