(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 55)
                              Art. 55. 

 
  Il ricorso deve contenere: 
    1) l'indicazione del cognome e nome, della residenza o domicilio 
del ricorrente 
  Qualora l'impugnativa sia prodotta dal prefetto o  dal  procuratore
della Repubblica, e' sufficiente l'indicazione del  pubblico  ufficio
da essi ricoperto; 
    2) gli estremi del provvedimento che si impugna; 
    3) l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi su cui si  fonda
e le condizioni; 
    4) la sottoscrizione del ricorrente. 
  Il ricorso e' nullo  se  manchi  la  sottoscrizione  o  se  vi  sia
assoluta incertezza sulla persona del ricorrente e  sull'oggetto  del
ricorso. 
  La segreteria non procede ad  alcuna  comunicazione  inerente  allo
svolgimento del ricorso, ove manchi l'indicazione  del  recapito  del
ricorrente. 
  Se ricorrente e' il sanitario, esso deve presentare, unitamente  al
ricorso in bollo, anche due copie in carta libera del ricorso stesso.