(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 59)
                              Art. 59. 

 
  Nei procedimenti sui ricorsi in materia disciplinare  il  sanitario
interessato  puo'  chiedere  di  essere  udito  personalmente   dalla
Commissione. 
  Qualora la Commissione  ritenga,  necessario  che  le  parti  diano
chiarimenti  ovvero  producano  atti  o  documenti  o  si  presentino
personalmente, ne fa richiesta alle parti stesse. 
  Quando i chiarimenti, gli atti ed i  documenti  non  siano  forniti
entro il termine fissato o  la  parte  non  si  presenti  nella  data
stabilita, la Commissione decide allo stato degli atti.