Art. 62. La Commissione e' convocata d'ordine del presidente con avviso scritto del segretario. Le adunanze non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati. Non e' ammessa l'assistenza di avvocati o di consulenti tecnici, salvo che, per questi ultimi, la Commissione non ritenga necessario il loro intervento.