(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 78)
                              Art. 78. 

 
  Gli atti di  qualsiasi  matura  degli  enti,  organi  ed  autorita'
previsti dal decreto legislativo 13 settembre 1946,  n.  233,  e  dal
presente regolamento sono esenti da bollo, salvo le  copie  richieste
dagli interessati. 
  Sono altresi' esenti da bollo gli atti  prodotti  dai  sanitari  in
sede di procedimento disciplinare. 
  Sono  invece  soggetti  a  bollo  i  ricorsi   e   le   conseguenti
controdeduzioni e  memorie  diretti  dai  sanitari  interessati  alla
Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.