Art. 79. Le comunicazioni o notificazioni da farsi a norma delle disposizioni del presente regolamento sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che nelle norme stesse non sia diversamente disposto. Le comunicazioni o notificazioni predette debbono essere fatte al prefetto ed al procuratore della Repubblica del luogo ove ha sede il Consiglio dell'Ordine o Collegio.