Art. 101. Il procedimento per la liquidazione si inizia a domanda dell'interessato o di ufficio. La domanda, diretta al Ministro per il tesoro, e' esente da tassa di bollo, salvo che abbia per oggetto la concessione della pensione o dell'assegno di riversibilita' ordinaria regolato dall'art. 69. Anche i documenti relativi alla domanda sono esenti da tassa di bollo, e la legalizzazione delle copie degli atti dello stato civile viene eseguita gratuitamente.