Art. 101.

  Il   procedimento   per   la   liquidazione  si  inizia  a  domanda
dell'interessato o di ufficio.
  La  domanda,  diretta al Ministro per il tesoro, e' esente da tassa
di bollo, salvo che abbia per oggetto la concessione della pensione o
dell'assegno di riversibilita' ordinaria regolato dall'art. 69. Anche
i documenti relativi alla domanda sono esenti da tassa di bollo, e la
legalizzazione  delle  copie  degli  atti  dello  stato  civile viene
eseguita gratuitamente.