Art. 103. Gli accertamenti sanitari relativi alle cause ed alla entita' delle menomazioni dell'integrita' fisica del militare o del civile vengono eseguiti mediante visita diretta da parte di una Commissione composta di ufficiali medici di cui almeno uno ufficiale superiore con funzioni di presidente, di medici appartenenti al personale civile dello Stato, di ruolo o a contratto, e di sanitari civili scelti fra quelli designati dalla Associazione nazionale tra i mutilati e gli invalidi di guerra e dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, nonche' di un sanitario avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, di uno avente la qualifica di partigiano combattente e di uno designato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra. La Commissione giudica con l'intervento di tre membri di cui almeno uno militare con funzioni di presidente. Di essa deve sempre far parte uno dei medici civili designati dall'Associazione nazionale fra i mutilati e gli invalidi di guerra. Il Ministro per il tesoro, con suo decreto, d'intesa con il Ministro per la difesa, determina le sedi della Commissioni e ne nomina i componenti, di concerto con i Ministri interessati. Qualora il militare od il civile da sottoporre a visita sia internato in manicomio, la Commissione puo' pronunciare il suo parere in base ad un certificato del direttore dello stabilimento. La Commissione redige un verbale della visita eseguita formulando il proprio giudizio diagnostico e procedendo alla classificazione dell'invalidita' secondo le annesse tabelle. Il componente della Commissione eventualmente dissenziente dichiara, nel verbale i motivi del dissenso. Un estratto del verbale viene consegnato all'interessato, che deve dichiarare se accetta il parere.