Art. 111. Quando venga a cessare il godimento di una pensione o di un assegno di guerra e sia da far luogo ad ulteriore liquidazione a favore dello stesso titolare o di successivi aventi diritto, ma si riscontri taluno dei motivi di perdita o riduzione della pensione o dell'assegno previsti negli articoli 98, primo e secondo comma e 110, secondo comma della presente legge, il Ministro per il tesoro decide con la procedura stabilita dal predetto art. 110.