Art. 111.

  Quando venga a cessare il godimento di una pensione o di un assegno
di guerra e sia da far luogo ad ulteriore liquidazione a favore dello
stesso  titolare  o  di  successivi  aventi  diritto, ma si riscontri
taluno   dei   motivi   di  perdita  o  riduzione  della  pensione  o
dell'assegno previsti negli articoli 98, primo e secondo comma e 110,
secondo  comma della presente legge, il Ministro per il tesoro decide
con la procedura stabilita dal predetto art. 110.