Art. 12.

  L'opzione  e' fatta mediante dichiarazione resa, davanti al pretore
del luogo di domicilio dell'interessato ed e' irretrattabile.
  Nell'eventualita'  che  l'indennita'  sia  stata  gia' liquidata in
capitale,  non  avendo  l'interessato potuto esercitare l'opzione per
cause  indipendenti  dalla  sua  volonta',  la  somma per tale titolo
corrisposta  e'  considerata come capitalizzazione di una quota parte
della  pensione  o  dell'assegno  di guerra, e all'interessato spetta
soltanto la rimanente quota della pensione o dell'assegno. Il calcolo
per   la   capitalizzazione   viene   fatto   in  base  alla  tariffa
dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  per  le rendite
vitalizie immediate.
  Cosi' anche, se l'indennita' di infortunio sia stata gia' liquidata
in  rendita  vitalizia, all'interessato spetta soltanto la differenza
fra la pensione o l'assegno di guerra e la rendita stessa.