Art. 123. Nulla e' innovato alla concessione della indennita' di contingenza prevista dall'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, nonche' alla concessione, per le pensioni dirette, dell'assegno speciale temporaneo di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 1108. L'assegno speciale temporaneo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530, dovuto alla vedova ed agli orfani, e' elevato a lire 40.000 annue. L'assegno speciale temporaneo di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 1108, spettante ai genitori, collaterali e assimilati, e' elevato a lire 14.000 annue.