Art. 38. Nel caso in cui i genitori o tutori non siano in grado di fornire la prova di cui all'art. 36, lettera b), e si oppongano al ricovero, gli assegni di superinvalidita', supplementare, di cura e di cumulo dovuti al minore, anziche' alle famiglie saranno versati all'Opera nazionale invalidi di guerra, che li amministrera' nell'interesse dei minori, fino all'eta' maggiore degli stessi.