Art. 49.

  Agli  ufficiali  in  servizio  permanente  effettivo che cessino od
abbiano  cessato da tale posizione per ferite, lesioni od infermita',
riportate  od aggravate a causa di guerra, e' concesso, dalla data di
cessazione  dal  servizio,  il  cumulo  della pensione o dell'assegno
rinnovabile  di  guerra, compresi tutti gli assegni accessori, con il
trattamento  ordinario di quiescenza loro spettante liquidato in base
al numero degli anni di servizio utile, aumentato di quattro anni.
  Ai  suddetti  ufficiali,  qualora  all'atto  della  cessazione  dal
servizio  permanente  effettivo  non  abbiano  raggiunto il limite di
anzianita' per conseguire il trattamento normale di quiescenza, viene
corrisposto,  in aggiunta alla pensione od all'assegno rinnovabile di
guerra,  compresi tutti gli assegni accessori, un assegno integratore
corrispondente  a  tanti  ventesimi  della pensione minima ordinaria,
quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di quattro.
  Le  suddette  disposizioni  si  applicano  anche ai sottufficiali e
militari  di  carriera, nonche' ai personali civili contemplati negli
articoli  10, 17, 18, 19, senza l'aggiunta dei quattro anni di cui ai
commi precedenti.
  Il  trattamento  normale  di  quiescenza  e'  liquidato  dagli enti
competenti,  secondo le disposizioni sulle pensioni ordinarie, mentre
l'assegno integratore e' liquidato dal Ministero del tesoro.
  Resta  fermo  il  diritto  di  opzione per la pensione privilegiata
ordinaria contemplato dall'art. 17.