Art. 56. Alle vedove in possesso di pensione di guerra e' concesso un assegno di previdenza di annue lire 42.000, quando abbiano raggiunto il 60° anno di eta', o, anteriormente, qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino in istato di bisogno. L'assegno puo' essere congruamente ridotto fino alla meta' nei casi di minor bisogno.