Art. 67.

  Se  la  vedova  e' privata in tutto o in parte dell'esercizio della
patria  potesta',  ovvero  trascuri  di  provvedere  alla  educazione
dell'orfano  in  corrispondenza  ai  mezzi  di  cui puo' disporre, il
Giudice  delle tutele, in applicazione della legge 26 luglio 1929, n.
1397, puo' determinare la quota spettante al figlio sulla pensione in
misura anche maggiore di quella stabilita dall'articolo precedente, e
puo' ordinare che sia riscossa ed erogata a vantaggio dell'orfano dal
Comitato  provinciale  o  da  alcuni degli Enti indicati nell'art. 34
della legge predetta.
  Il  Giudice delle tutele puo', in caso che l'orfano sia affidato ad
un Istituto, ordinare che il pagamento della quota, ad esso spettante
a termini della presente legge, sia fatto direttamente all'Istituto.
  Lo  stesso  provvedimento  il  Giudice  delle  tutele puo' adottare
quando l'orfano sia soggetto a tutela.
  Le  ordinanze  del Giudice delle tutele vengono eseguite a cura del
Ministero del tesoro.
  Resta  impregiudicato  ogni  altro  diritto  che  possa spettare al
figlio a termini degli articoli 147 e 148 del Codice civile.