Art. 70. In mancanza di diversa disposizione, la pensione e gli assegni regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello della morte o della scomparsa del militare o del civile. Quando occorre ripartire fra piu' aventi diritto una pensione od assegno conferito a taluno di essi, il riparto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda. Nei casi di promozione postuma degli ufficiali delle forze armate, le competenze relative al nuovo grado sono considerate, ai soli effetti della liquidazione della pensione o degli assegni come decorrenti dalla data a cui e' fatta risalire l'anzianita' di grado.