Art. 73.

  Per  la  concessione  della  pensione  di cui al precedente art. 71
occorre,  in  ogni  caso, che ai genitori, collaterali od assimilati,
siano  venuti  a  mancare,  a  causa  della  morte del militare o del
civile, i necessari mezzi di sussistenza.
  Per  determinare la mancanza dei necessari mezzi di sussistenza, si
tiene  anche  conto dei redditi di cui siano provvisti il coniuge o i
figli  conviventi  e  si ha riguardo alle condizioni di eta', sesso e
salute  dell'interessato  e  alle  persone  di famiglia viventi a suo
carico,  nonche'  dell'aiuto  effettivo o potenziale venuto a mancare
per  la morte del figlio. Ove, a causa della morte del militare o del
civile,  i  proventi  dei  genitori, collaterali ed assimilati, siano
solo venuti a diminuire notevolmente, in modo che i restanti proventi
non  bastino  al  loro  sostentamento,  la  pensione  e' congruamente
ridotta. La riduzione non puo' mai superare la meta' della pensione.
  Si  considera insufficiente al sostentamento un reddito complessivo
inferiore alle lire 240.000 annue.