Art. 73. Per la concessione della pensione di cui al precedente art. 71 occorre, in ogni caso, che ai genitori, collaterali od assimilati, siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza. Per determinare la mancanza dei necessari mezzi di sussistenza, si tiene anche conto dei redditi di cui siano provvisti il coniuge o i figli conviventi e si ha riguardo alle condizioni di eta', sesso e salute dell'interessato e alle persone di famiglia viventi a suo carico, nonche' dell'aiuto effettivo o potenziale venuto a mancare per la morte del figlio. Ove, a causa della morte del militare o del civile, i proventi dei genitori, collaterali ed assimilati, siano solo venuti a diminuire notevolmente, in modo che i restanti proventi non bastino al loro sostentamento, la pensione e' congruamente ridotta. La riduzione non puo' mai superare la meta' della pensione. Si considera insufficiente al sostentamento un reddito complessivo inferiore alle lire 240.000 annue.